Sicuramente quella del Consulente Finanziario Indipendente è una professione emergente. Certo non si può ancora dire che goda di una sovraesposizione mediatica, anche se bisogna ammettere che ultimamente se ne parla abbastanza (non è questo il momento per indagare sui perché, anche se un’idea io l’avrei…). Tuttavia quando viene tirato in ballo sui blog o sulla stampa specializzata, troppo spesso viene posto in contrapposizione al Promotore Finanziario. Non c’è certo da stupirsi se ciò avviene, in quanto molti professionisti che hanno aperto degli Studi di Consulenza provengono proprio dalle Reti di promozione o comunque dalle Banche. Tanto che tale professione è, più o meno giustamente, considerata come una normale evoluzione del Promotore o del Private Banker.
Di certo, e sono sicuro di interpretare il sentimento della maggioranza di essi, i Consulenti Indipendenti sono parecchio infastiditi da tale contrapposizione e preferiscono smarcarsi anche e soprattutto da qualsiasi accostamento.
Sicuramente non si tratta di rinnegare il passato e neanche tanto di temere una confusione tra le due figure (spetta a ciascuno di loro spiegare ai clienti la differenza e spesso non ce n’è affatto bisogno), ma più semplicemente la questione sta in altri termini: svolgono un altro mestiere, un mestiere talmente diverso da non poter essere confrontato.
Ciò non tanto e non solo a causa degli interessi le cui parti vengono tutelate (nessuno confonderebbe il ruolo dell’Avvocato con quella del Pubblico Ministero), ma sono proprio le attività svolte che non creano aree di reale sovrapposizione; prova ne è che nell’unico caso di “incrocio” tra le due professioni e cioè quella della gestione delle attività finanziarie (asset allocation), in molte realtà, quotidianamente i C.F.I. cooperano con i P.F. senza grosse difficoltà (perché mai il medico non dovrebbe collaborare con il farmacista?).
Del resto, strada facendo man mano che il lavoro si sviluppa, è molto più probabile che l’attività del Consulente Fee Only si incroci con quella del Commercialista piuttosto che con quella dell’Avvocato, oppure ancora di più con quella dell’Imprenditore e perchè no con quella del Segretario Comunale (!?).
Cerco di spiegarmi meglio. Se chiedessimo (io l’ho fatto) ad un C.F.I. titolare di uno Studio avviato già da alcuni anni, di aprire la sua agenda, molto probabilmente (o almeno questo è il caso), ci si potrebbe trovare fissati una serie di appuntamenti con i seguenti interlocutori:
- Sim scelta per l’incarico di effettuare il trading per conto di un gruppo di clienti (scopo del contatto via Skype è quello di approfondire alcune operazioni);
- Banca 1 (scopo del contatto telefonico è quello di trattare la commissione sulla concessione degli affidamenti relativa alla linea di credito promiscuo);
- Imprenditore A (scopo dell’appuntamento è quello di rendere conto delle condizioni di rinnovo delle linee di credito presso le varie Banche);
- Commercialista X (scopo dell’appuntamento è quello di trovare un Istituto di Credito disposto a finanziare, a condizioni non troppo onerose, un progetto di start-up nel fotovoltaico);
- Avvocato Y (scopo dell’appuntamento è quello di valutare la fattibilità di uno scudo fiscale per conto di un cliente comune);
- Banca 2 (scopo del contatto è quello di concordare le modalità per reinvestire una grossa somma giacente su un rapporto fiduciario);
- Imprenditore B (scopo dell’appuntamento è quello di valutare la possibilità di coprire con un’opzione cap il rischio tassi su un mutuo a tasso variabile);
- Segretario Comunale Z (scopo dell’appuntamento è quello di assumere l’incarico per disinnescare la mina derivati che una nota grande banca ha rifilato al Comune).
Si potrebbe continuare, basta sfogliare le pagine dell’agenda (tanto quell’agenda è la mia e non ci sono problemi), ma penso che possa bastare per chiarire l’equivoco che non ha nessuna, ma proprio nessuna, ragione di esistere. Vi assicuro che molti C.F.I. hanno grande stima di molti P.F. , nel reciproco rispetto del rispettivo ruolo. Basta con questa diatriba: le due figure non svolgono un lavoro per certi versi simile e nemmeno diametralmente opposto, ma svolgono un’attività completamente diversa.
Veniamo ora agli strumenti di cui il C.F.I. si avvale per svolgere la propria professione. Innanzitutto bisogna disporre di una piattaforma software ad hoc per gestire le posizioni dei clienti, implementata con un database fruibile e completo. Ciò per effettuare le analisi di tutti gli strumenti e prodotti finanziario/assicurativi, nonchè previdenziali in essere.
Inoltre occorre scegliersi con cura gli altri fornitori di servizi come ad esempio una o più società di analisi, pure esse indipendenti, per la fornitura di analisi macro-economica e tecnica sia in chiave strategica che tattica. Opzionale la scelta di una o più Sim per il servizio di trading e la convenzione con una Banca on-line che disponga di un’ottima piattaforma per questo scopo, ma anche per poter sottoscrivere ad esempio, qualsiasi Fondo/Sicav (ovviamente senza commissioni di ingresso e con retrocessione all’investitore di un terzo della commissione di gestione).
A questo punto abbiamo tutto, anzi quasi tutto, mancano solo tre piccoli dettagli:
a) tanta, tanta preparazione;
b) tanta, tanta esperienza;
c) tanta, tanta voglia di lavorare con passione.
A qualcuno che fosse interessato a intraprendere questa professione (che promette un radioso futuro), consiglio di iniziare a concentrarsi sui tre dettagli. Auguri.
Giuseppe Andreoli – Studio Andreoli & Taccuso – Mantova
gandreoli.ifa@gmail.com
Se avete avuto problemi con la Vostra Banca, o con lo sportello della Posta, ora avete una strada aggiuntiva per rivendicare i Vostri diritti. E’ stato infatti introdotto l’Arbitrato Bancario Finanziario, una nuova procedura di risoluzione delle controversie che si svolgerà sotto il controllo della Banca d’Italia.
Sono soggetti alle decisioni dell’Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia
E’ un sistema stragiudiziale che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’Arbitro è un organismo indipendente ed imparziale composto da cinque membri, di cui due nominati dalle associazioni dei consumatori e di categoria e tre dalla Banca d’Italia, che decide, in pochi mesi, chi ha ragione e chi ha torto. C’è, però, una procedura che i clienti devono rispettare: il reclamo alla banca é il primo passo; in caso di silenzio da parte della stessa o di risposta insufficiente, si può attivare il ricorso che puo’ avvenire via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico e se il cliente non rimane soddisfatto della decisione dell’Arbitro può comunque rivolgersi al giudice.
L’Arbitro può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, come ad esempio i conti correnti, le carte di credito (anche revolving), i mutui, i prestiti personali fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
Non possono essere decise controversie che riguardano servizi ed attività di investimento quali la compravendita di azioni ed obbligazioni, od operazioni in strumenti derivati che sono di competenza del sistema di conciliazione ed arbitrato della Consob attraverso l’Ombudsman giurì bancario; e nemmeno controversie di beni e servizi quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo, oppure le forniture connesse a operazioni di factoring.
Non possono essere ricomprese controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007. Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto.
Non si può ricorrere se è pendente una causa o un altro tipo di conciliazione. Se sarà proposta una class action, l’arbitrato è escluso se il consumatore o utente aderisce all’azione collettiva.
Dato che per il ricorso all’Arbitro non è necessaria l’assistenza di un avvocato, il cliente può essere adeguatamente assistito da un consulente indipendente, con notevole risparmio di costi ed un’assistenza tecnica più completa e puntuale.
Alla base del nuovo organismo vi è un intento semplificativo del rapporto banca-cliente soprattutto in relazione al restringimento di tempi e costi per la soluzioni delle varie questioni. Tra la domanda del risparmiatore e la decisione non dovranno passare più di sei mesi. Una vera rivoluzione se si pensa ai tempi della giustizia civile.
Fabrizio Taccuso – Studio Andreoli & Taccuso - Mantova
fabrizio.taccuso@alice.it
Sono soggetti alle decisioni dell’Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia
E’ un sistema stragiudiziale che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’Arbitro è un organismo indipendente ed imparziale composto da cinque membri, di cui due nominati dalle associazioni dei consumatori e di categoria e tre dalla Banca d’Italia, che decide, in pochi mesi, chi ha ragione e chi ha torto. C’è, però, una procedura che i clienti devono rispettare: il reclamo alla banca é il primo passo; in caso di silenzio da parte della stessa o di risposta insufficiente, si può attivare il ricorso che puo’ avvenire via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico e se il cliente non rimane soddisfatto della decisione dell’Arbitro può comunque rivolgersi al giudice.
L’Arbitro può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, come ad esempio i conti correnti, le carte di credito (anche revolving), i mutui, i prestiti personali fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
Non possono essere decise controversie che riguardano servizi ed attività di investimento quali la compravendita di azioni ed obbligazioni, od operazioni in strumenti derivati che sono di competenza del sistema di conciliazione ed arbitrato della Consob attraverso l’Ombudsman giurì bancario; e nemmeno controversie di beni e servizi quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo, oppure le forniture connesse a operazioni di factoring.
Non possono essere ricomprese controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007. Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto.
Non si può ricorrere se è pendente una causa o un altro tipo di conciliazione. Se sarà proposta una class action, l’arbitrato è escluso se il consumatore o utente aderisce all’azione collettiva.
Dato che per il ricorso all’Arbitro non è necessaria l’assistenza di un avvocato, il cliente può essere adeguatamente assistito da un consulente indipendente, con notevole risparmio di costi ed un’assistenza tecnica più completa e puntuale.
Alla base del nuovo organismo vi è un intento semplificativo del rapporto banca-cliente soprattutto in relazione al restringimento di tempi e costi per la soluzioni delle varie questioni. Tra la domanda del risparmiatore e la decisione non dovranno passare più di sei mesi. Una vera rivoluzione se si pensa ai tempi della giustizia civile.
Fabrizio Taccuso – Studio Andreoli & Taccuso - Mantova
fabrizio.taccuso@alice.it